La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Anci Toscana di concerto con il Settore forestazione, Usi civici, Agroambiente della Regione Toscana ha fornito alcuni chiarimenti inerenti la tematica dell’abbruciamento dei residui vegetali.
La legge e il regolamento forestale della Toscana (L.R. 21 Marzo 2000, n. 39; D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R) in coerenza con la normativa nazionale (D.lgs.152/2006), disciplina l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura, ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
In particolare, l’art. 182, 6bis dell’art 182 del D Lgs 152/06 dispone che: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”
Ne consegue, pertanto, che la materia dell’abbruciamento, essendo una normale pratica agricola, è di esclusiva competenza regionale così come la definizione dei periodi a rischio di incendio. Nel caso in cui, invece, occorresse un pericolo per la salute umana, quale ad esempio l’emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare effetti dannosi, il Sindaco, ai sensi dell’art 50 del TUEL può emettere un’ordinanza per la tutela dell’igiene pubblica disponendo il divieto assoluto di abbruciamento, soprattutto, se correlato al superamento delle soglie definite per il particolato (es. PM 10) in coerenza con il D.lgs. 155/10, D. Lgs 152/06 e il Piano Regionale della Qualità dell’Aria e relativi atti collegati (es. DGR 1182/2015 e DGR 814/2016 ).
Periodo non a rischio di incendio (in Toscana fino al 30 giugno 2020)
In questo periodo la normativa consente l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza. Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l’innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
L’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un’unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.
Dopo l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla legge nazionale (estratto D.lgs.152/2006), sono queste le norme a cui fare riferimento:
- Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.
- Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.
- Nel rispetto delle prescrizioni è consentita la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate.
- Fino al 30 giugno 2020, è consentita, inoltre, l’accensione di fuochi in bosco, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di cibi, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura, connesse alla permanenza nei boschi se viene rispettato: l’utilizzo di spazi ripuliti e l’adozione di cautele per evitare la propagazione del fuoco, anche in relazione alle condizioni di ventosità. La sorveglianza del fuoco deve essere costante fino al suo completo spegnimento.
- Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:
- limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
- operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli
- osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.
- La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.






